Un distributore di carburanti si opponeva a una richiesta di pagamento di una compagnia petrolifera, negando di aver ricevuto la merce. La compagnia produceva copie di documenti di trasporto, ma il distributore ne contestava l'autenticità tramite il **disconoscimento scrittura privata**. La questione è arrivata in Cassazione per stabilire le tempistiche corrette di tale contestazione. La Corte ha sancito due principi: il disconoscimento va fatto alla prima occasione utile. Soprattutto, l'eventuale tardività di questo atto non può essere rilevata dal giudice, ma deve essere eccepita tempestivamente dalla controparte. Poiché la compagnia petrolifera ha sollevato l'eccezione di tardività troppo tardi (solo nelle memorie finali), la Cassazione ha dato ragione al distributore, annullando la precedente decisione.
Continua »