Un cliente si oppone a un decreto ingiuntivo per un debito derivante da due finanziamenti, eccependo la prescrizione e il disconoscimento della propria firma sui contratti. Il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione, confermando il debito. La decisione si fonda sulla corretta applicazione della prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultima rata, e sull'esito di una perizia grafologica (CTU) che ha confermato l'autenticità delle firme, rendendo il disconoscimento firma inefficace.
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