Un cliente ha citato in giudizio il suo commercialista e il suo avvocato per non aver impugnato una sentenza tributaria, causandogli un danno economico significativo. I tribunali di merito hanno accertato la responsabilità professionale dei due professionisti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di questi ultimi, chiarendo importanti principi sulla responsabilità professionale avvocato, sul disconoscimento della firma su atti processuali e sull'onere della prova. La Corte ha stabilito che la firma del difensore che autentica la procura ha fede privilegiata e può essere contestata solo con querela di falso.
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