La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso per regolamento di competenza. Il caso riguardava un conduttore di un fondo agricolo che, dopo una vendita forzata, chiedeva al nuovo proprietario il pagamento per le migliorie. Il Tribunale aveva dichiarato la domanda inammissibile perché il conduttore avrebbe dovuto agire con un'opposizione all'esecuzione. La Cassazione ha chiarito che questa non è una decisione sulla competenza, ma sul merito della specifica azione processuale intrapresa, rendendo il ricorso per regolamento di competenza uno strumento errato.
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