L'Azienda, produttrice di collanti edili, ha richiesto il rimborso dell'imposta sul consumo di oli lubrificanti non denaturati acquistati tra il 2010 e il 2011, sostenendo che fossero destinati a usi esenti. L'Agenzia delle Dogane ha negato il rimborso poiché la società non aveva preventivamente attivato la procedura di denuncia prescritta dalla legge per gli oli non denaturati, impedendo così i controlli tempestivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando che l'attivazione della procedura preventiva di denuncia, da presentare almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'impiego, costituisce un presupposto obbligatorio e insostituibile per ottenere l'esenzione o il rimborso dell'imposta sul consumo di oli lubrificanti non denaturati. Di conseguenza, l'Azienda perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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