Un uomo viene condannato per riciclaggio per aver alterato auto rubate, cambiando targhe e numero di telaio. L'imputato ricorre in Cassazione, lamentando il diniego attenuanti generiche da parte dei giudici. La Corte di Cassazione, però, dichiara il ricorso inammissibile. I giudici supremi confermano la decisione precedente, ritenendola ben motivata. La gravità della condotta, che includeva la simulazione dell'importazione dei veicoli, e la personalità incline al crimine dell'imputato giustificavano pienamente la mancata concessione delle attenuanti. Di conseguenza, l'imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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