Il Ricorrente era stato condannato in appello per il reato di diffamazione aggravata tramite social network per aver pubblicato su Facebook post offensivi contro il Sindaco e un Ingegnere del Comune, accusandoli di corruzione e legami mafiosi. La difesa sosteneva che mancasse la prova della paternità del profilo, non essendo stato tracciato l'indirizzo IP, e che la lettura diretta dei post da parte della vittima escludesse il reato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la proprietà di un account social può essere dimostrata tramite indizi gravi e concordanti, come foto personali e coerenza dei post, anche senza tracciamento IP. Inoltre, la successiva lettura dei post da parte della vittima non equivale alla sua presenza fisica al momento dell'offesa, configurando pienamente il reato.
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