Una società immobiliare ha impugnato avvisi di accertamento IMU, richiedendo successivamente l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata. La Suprema Corte ha stabilito che, in assenza della prova del pagamento della prima rata, non può essere dichiarata l'estinzione del processo. Tuttavia, la richiesta di sanatoria fiscale manifesta un sopravvenuto difetto di interesse della parte a proseguire la lite. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna della società al pagamento delle spese legali, pur escludendo il raddoppio del contributo unificato.
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