Una società commerciale, titolare di supermercati, ha contestato gli avvisi di pagamento per il servizio rifiuti emessi dal gestore locale. L'azienda chiedeva la detassazione per aree di lavorazione carni, vani tecnici e rifiuti speciali. I giudici di merito hanno trattato la vicenda come materia fiscale, rigettando gran parte delle richieste societarie. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione. Il gestore del servizio ha tuttavia eccepito la natura corrispettiva del prelievo, approvato dai Comuni con un sistema di misurazione effettiva. La Suprema Corte ha accolto il ricorso incidentale del gestore, sancendo che la tariffa puntuale TARI sostituisce il tributo classico con un corrispettivo privatistico. Di conseguenza, la controversia spetta al giudice ordinario e non alle commissioni tributarie. La sentenza d'appello è stata cassata per difetto di giurisdizione, con obbligo di riassumere la lite davanti al tribunale ordinario.
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