Un cittadino straniero ha impugnato la decisione di estendere la sua detenzione, sostenendo che la legge non permetteva la **proroga del trattenimento del cittadino straniero** in assenza di un accordo di rimpatrio con il suo Paese d'origine. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione non riguarda il merito della questione, ma un vizio di forma: il ricorrente non ha dimostrato di aver sollevato questa specifica obiezione durante il giudizio precedente davanti al Giudice di Pace. Di conseguenza, la Corte non ha potuto esaminare l'argomento, considerandolo una questione nuova, e la proroga del trattenimento è stata confermata.
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