La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in cassazione presentato personalmente da un condannato. La decisione si fonda sull'articolo 613 c.p.p., che impone la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore abilitato, a pena di inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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