La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15726/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto. La decisione si fonda su un vizio di forma insanabile: l'atto di impugnazione era stato sottoscritto da un difensore non cassazionista, ovvero non abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Tale mancanza comporta, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., l'improcedibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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