La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'automobilista contro il riconoscimento in Italia di una sanzione pecuniaria estera per eccesso di velocità, emessa in Austria. I motivi, incentrati su una presunta omessa notifica al difensore e sulla natura amministrativa dell'autorità austriaca, sono stati respinti. La Corte ha stabilito che non vi era alcun difetto di notifica e che le contestazioni sulla natura dell'autorità emittente e sulle prove dovevano essere sollevate in appello, non per la prima volta in Cassazione. La sentenza conferma la validità del riconoscimento di sanzioni amministrative UE, purché sia garantita l'impugnazione davanti a un'autorità giudiziaria.
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