In un caso di furto di energia elettrica, un tribunale aveva dichiarato il non doversi procedere per mancanza di querela, ritenendo inefficace una contestazione supplettiva del PM perché effettuata prima dell'apertura formale del dibattimento. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la contestazione supplettiva è legittima anche in quella fase. La Corte ha chiarito che l'aggiunta dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il reato procedibile d'ufficio, era stata ritualmente effettuata, e il tribunale avrebbe dovuto tenerne conto.
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