La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che aveva precedentemente optato per il concordato in appello. Il ricorrente, condannato per riciclaggio, contestava un presunto vizio nel consenso legato al calcolo della pena di un coimputato e chiedeva la riqualificazione del reato in forma tentata. La Suprema Corte ha stabilito che la rinuncia ai motivi di impugnazione, insita nel concordato in appello, impedisce al giudice di riesaminare questioni relative alla responsabilità o alla qualificazione giuridica del fatto, limitando la cognizione alla sola congruità della pena concordata.
Continua »