A seguito del decesso dell'assegnataria di un alloggio pubblico, i familiari rimasti nell'immobile hanno contestato la riappropriazione del bene effettuata direttamente dall'ente gestore. I parenti sostenevano che il recupero fosse illegittimo per assenza di un formale procedimento amministrativo e chiedevano il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha confermato che il recupero alloggio edilizia residenziale eseguito in via diretta mediante autotutela è del tutto legittimo se gli occupanti non possiedono alcun titolo qualificabile o autorizzazione al subentro. Non essendoci una posizione giuridica protetta, l'ente pubblico non ha l'obbligo di avviare un procedimento formale di preavviso verso soggetti privi di titolo. Di conseguenza, il ricorso dei familiari è stato interamente rigettato, confermando la legittimità delle azioni dell'ente e condannando le ricorrenti al pagamento delle spese legali.
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