Un individuo, condannato per aver sottratto una borsa in un bar, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che l'abbandono della refurtiva costituisse desistenza attiva. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: una volta che si realizza il furto consumato con l'impossessamento del bene, le azioni successive come l'abbandono non possono configurare la desistenza attiva, applicabile solo ai tentativi di reato. La sentenza chiarisce anche che il danno va valutato al momento del furto, includendo l'intero valore della refurtiva.
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