La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46587/2024, ha confermato l'inammissibilità di un'opposizione a decreto penale di condanna a causa di un errore nell'indirizzo PEC utilizzato per il deposito. Nonostante l'atto fosse stato inviato a un indirizzo dell'ufficio giudiziario competente, non era quello specifico designato dal Ministero della Giustizia per gli atti penali. La Corte ha ribadito che, nel contesto del deposito telematico penale, le regole formali sono inderogabili e l'utilizzo dell'indirizzo PEC corretto è un requisito di validità assoluto, senza possibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
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