Un'azienda del settore carni è stata oggetto di accertamenti bancari da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ha contestato maggiori ricavi basandosi su movimentazioni sui conti correnti della società, dei soci e di terzi. La Commissione Tributaria Regionale aveva ridotto del 60% la pretesa fiscale, con una decisione ritenuta forfettaria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha annullato tale decisione, stabilendo che il giudice tributario non può operare riduzioni equitative ma deve fondare la propria sentenza su una rigorosa analisi delle prove. La Corte ha inoltre ribadito che, negli accertamenti bancari, spetta al contribuente l'onere di dimostrare che le movimentazioni non costituiscono materia imponibile.
Continua »