Un'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria contestava l'omessa dichiarazione di imposte (Ires, Irap, Iva), disconoscendo le agevolazioni fiscali. L'associazione lamentava, tra l'altro, l'invalidità dell'atto poiché firmato da un funzionario privo di delega. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'associazione. I giudici hanno chiarito che la delega di firma può essere prodotta dall'ufficio anche nel secondo grado di giudizio, in virtù del principio di vicinanza della prova. Inoltre, la delega non richiede l'indicazione nominativa del delegato se questi è individuabile tramite la qualifica o ordini di servizio. L'associazione perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali.
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