Un imprenditore ha impugnato un avviso di accertamento sostenendo la sua nullità a causa di una delega di firma generica. La delega autorizzava il 'capo area' a firmare, ma non indicava né il nome del funzionario né la durata del potere. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: per la validità della delega di firma avviso di accertamento, è sufficiente l'indicazione della qualifica professionale del soggetto delegato. Questo tipo di delega è un atto organizzativo interno e non richiede gli stessi requisiti di una delega di funzioni. Di conseguenza, l'avviso di accertamento è stato ritenuto valido e la pretesa fiscale confermata.
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