Una società finanziaria ha impugnato in Cassazione il decreto di un Tribunale che rigettava il suo reclamo contro un piano di riparto in un concordato preventivo. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che tali provvedimenti, emessi in fase di esecuzione del concordato, non hanno carattere decisorio e definitivo, ma sono atti di mera vigilanza. Le controversie sull'esecuzione del piano vanno risolte con un ordinario giudizio civile, non con un ricorso straordinario.
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