L'Azienda, attiva nel telemarketing, riceveva un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate riqualificava i contratti di appalto per servizi di call center in distacco di personale, escludendo la deducibilità dei relativi costi ai fini IRES, IRAP e IVA. La Corte di Giustizia Tributaria respingeva i ricorsi dell'Azienda. La Cassazione, tuttavia, accoglie parzialmente il ricorso dell'Azienda. I giudici di legittimità rilevano che i giudici d'appello hanno omesso di motivare sulla spettanza della deducibilità costi IRAP per il personale distaccato, prevista dal cosiddetto cuneo fiscale (Art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. 446/1997). La sentenza viene quindi cassata con rinvio per un nuovo esame su questo specifico punto, mentre vengono rigettati i motivi relativi al difetto di contraddittorio e alla riqualificazione dei contratti.
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