Un Lavoratore, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha proposto patteggiamento con il consenso del Pubblico Ministero. Successivamente, ha tentato la revoca patteggiamento unilateralmente, ma il PM non ha acconsentito. Il giudice ha comunque applicato la pena concordata. Il Lavoratore ha impugnato la decisione, sostenendo la revocabilità della sua richiesta. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'accordo di patteggiamento, una volta raggiunto il consenso di entrambe le parti, diventa irrevocabile. La revoca patteggiamento è possibile solo con un nuovo accordo bilaterale. Il Lavoratore ha perso il ricorso e dovrà sostenere le spese.
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