Un imprenditore, condannato per false dichiarazioni sulla regolarità contributiva, ha chiesto la revisione del processo penale basandosi su una precedente assoluzione per un fatto analogo, sostenendo un'inconciliabilità tra le due sentenze. La Corte d'Appello ha dichiarato la richiesta inammissibile, entrando nel merito della questione. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che la fase di ammissibilità non può anticipare il giudizio di merito, che deve invece svolgersi nel pieno contraddittorio tra le parti. La valutazione preliminare deve limitarsi a verificare la pertinenza dei nuovi elementi, senza espropriare l'istante del suo diritto a un giusto processo.
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