Un'azienda ottiene un decreto di equa riparazione per la durata eccessiva di un processo. Il Ministero della Giustizia si oppone, sostenendo che il decreto sia inefficace perché notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. La Corte d'appello respinge l'opposizione per mancanza di prove sulla data di notifica. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Ministero. I giudici chiariscono che, nei procedimenti camerali, il giudice non può rigettare una domanda per carenze documentali superabili con i propri poteri d'ufficio. Inoltre, spetta al notificante dimostrare la tempestività della notifica se questa viene contestata. Di conseguenza, la Cassazione dichiara l'inefficacia del decreto di equa riparazione per tardività della notifica e condanna l'azienda al pagamento delle spese legali.
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