Un traduttore ha citato in giudizio una casa editrice per il mancato pagamento di una traduzione. La questione centrale era determinare se il caso rientrasse nella competenza diritto d'autore, riservata alle sezioni specializzate in materia di Impresa, o nella giurisdizione civile ordinaria. La Corte di Cassazione ha stabilito che, non essendo contestata la titolarità dei diritti ma solo il pagamento del compenso, la controversia ha natura contrattuale e la competenza spetta al giudice ordinario (in questo caso, il Giudice di Pace), secondo i criteri di valore e territorio.
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