La Corte di Cassazione chiarisce che i vizi procedurali avvenuti durante il processo, come la presunta nullità della dichiarazione di contumacia, devono essere contestati tramite i normali mezzi di impugnazione e non in fase di esecuzione della sentenza. In questo caso, il ricorso di un imputato condannato in assenza, che lamentava una scorretta notifica all'imputato, è stato respinto. La Corte ha stabilito che la notifica al difensore d'ufficio era corretta e che le doglianze sulla mancata traduzione degli atti non potevano essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
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