Un dipendente di un ente pubblico ha agito in giudizio lamentando un presunto demansionamento e lo svuotamento delle proprie mansioni operative, richiedendo il risarcimento per danni professionali, biologici ed esistenziali. Sebbene il Tribunale avesse inizialmente accolto la domanda, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, rilevando che le mansioni effettivamente assegnate (responsabile di procedimenti e ufficiale rogante) erano pienamente compatibili con la categoria D1 di appartenenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del lavoratore inammissibile, confermando che il giudice di merito ha correttamente eseguito la comparazione tra l'attività svolta e la declaratoria contrattuale, escludendo ogni ipotesi di inattività o dequalificazione.
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