La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18379/2025, ha stabilito la piena legittimità di un avviso di accertamento fiscale sottoscritto con firma meccanica. Un contribuente aveva impugnato un atto dell'Agenzia delle Entrate, che rettificava il valore dell'avviamento commerciale, sostenendo la nullità dell'atto per l'assenza di firma autografa del funzionario. La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che la normativa fiscale non impone la forma autografa e che la firma meccanica è ammessa per gli atti seriali e meccanizzati della Pubblica Amministrazione. È stato inoltre respinto il motivo relativo alla presunta 'motivazione apparente' della sentenza di secondo grado.
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