La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34612/2019, stabilisce un principio fondamentale in materia di autofatturazione IVA. Se un committente versa l'IVA tramite autofatturazione per una prestazione che si rivela essere esente, tale versamento è considerato un pagamento non dovuto. Di conseguenza, il rapporto che si instaura con l'Agenzia delle Entrate non è di natura tributaria, ma privatistica. Per questo motivo, la richiesta di rimborso non è soggetta al termine di decadenza biennale tipico delle istanze fiscali, ma al più lungo termine di prescrizione ordinaria di dieci anni previsto dal Codice Civile.
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