La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due soggetti condannati dalla Corte dei Conti per danno erariale legato all'indebita percezione di contributi agricoli europei. I ricorrenti contestavano un eccesso di giurisdizione contabile, sostenendo che il giudice contabile avesse illegittimamente accertato la falsità di alcuni contratti di affitto, materia che sarebbe spettata al giudice ordinario. La Suprema Corte ha stabilito che l'accertamento incidentale della falsità, se non finalizzato a una decisione con efficacia di giudicato sulla querela di falso ma inserito in un più ampio contesto probatorio, non costituisce violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Inoltre, eventuali errori nell'interpretazione del diritto dell'Unione Europea o nella mancata sospensione del processo per pregiudizialità penale sono considerati errori interni (in iudicando o in procedendo) e non sono sindacabili in sede di legittimità per motivi di giurisdizione.
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