Un condannato ha richiesto l'unificazione di due distinti provvedimenti di cumulo delle pene per accedere ai benefici penitenziari. Il tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza, ritenendola di competenza del Pubblico Ministero e priva di un interesse concreto. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare la corretta applicazione delle norme sul cumulo delle pene, anche su istanza del condannato. L'interesse a ottenere i benefici è di per sé sufficiente a giustificare la richiesta. La Corte ha sottolineato che la motivazione del giudice di merito era carente, non avendo esaminato se la separazione dei cumuli fosse giuridicamente corretta, e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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