Un imprenditore, condannato per l'omesso versamento di ritenute fiscali, ha impugnato la sentenza adducendo una grave crisi di liquidità nel suo settore. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando un capo d'imputazione estinto per prescrizione, ma ha rigettato la difesa basata sulla difficoltà economica. La Corte ha stabilito che una generica crisi di mercato è un rischio d'impresa prevedibile e non costituisce uno stato di necessità. Per escludere la colpevolezza, l'imprenditore deve fornire una prova rigorosa di un'impossibilità assoluta, non riconducibile a proprie scelte, di adempiere all'obbligazione tributaria.
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