La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34691/2024, ha stabilito che un credito d'imposta non indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ma legittimamente utilizzato in compensazione, non si considera 'inesistente', bensì 'non spettante'. La Corte ha chiarito che l'omissione costituisce una mera irregolarità formale, rilevabile tramite controlli automatizzati. Di conseguenza, non si applica il termine di accertamento più lungo di otto anni previsto per i crediti inesistenti, ma quello ordinario, più breve. La decisione, basata su un precedente delle Sezioni Unite, ha portato al rigetto del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'atto di recupero per tardività.
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