Una società cooperativa si oppone a un atto di recupero per crediti d'imposta utilizzati negli anni 2002, 2003 e 2004, sostenendo la violazione del giudicato e la decadenza del potere impositivo. La Corte di Cassazione chiarisce che l'annullamento di un precedente atto per vizi formali non impedisce una nuova azione fiscale. Tuttavia, accoglie il motivo sulla decadenza, precisando che il termine esteso di otto anni si applica solo ai crediti inesistenti, la cui natura deve essere accertata in concreto, distinguendoli dai crediti non spettanti. La sentenza d'appello viene cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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