La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'automobilista condannata per il reato di insolvenza fraudolenta. L'imputata aveva ripetutamente transitato ai caselli autostradali senza pagare il pedaggio, dichiarando falsamente al personale la propria impossibilità temporanea di adempiere. La difesa contestava l'identificazione della conducente, la quantificazione della pena e la validità della querela. I giudici hanno chiarito che il mancato pagamento del pedaggio, dissimulando l'insolvenza, integra pienamente il reato contestato. Inoltre, la costituzione di parte civile della società autostradale equivale a una valida querela, manifestando la chiara volontà di punire il colpevole. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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