La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due donne condannate per furto aggravato in concorso. Le imputate contestavano l'identificazione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria e la sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. I giudici di legittimità hanno rilevato che il primo motivo di ricorso riproduceva genericamente le doglianze già respinte in appello, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. Il secondo motivo, invece, introduceva una questione del tutto nuova, mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio, violando le regole procedurali. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna delle ricorrenti, obbligandole anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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