Un ente locale emetteva un'ingiunzione di pagamento a due operatori di taxi acqueo per il canone di utilizzo dei pontili. Gli operatori si opponevano, sollevando l'eccezione di inadempimento per le gravi carenze di sicurezza dei pontili. La Corte d'Appello accoglieva la loro tesi, ritenendo legittimo il rifiuto di pagare il canone a fronte dell'inadempimento dell'ente. La Corte di Cassazione ha poi dichiarato l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso da parte dell'ente stesso.
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