Un consigliere regionale, capogruppo del proprio partito, era stato condannato in appello per il reato di peculato, accusato di essersi appropriato di fondi destinati al gruppo consiliare. La Corte di Cassazione, rilevando l'ammissibilità di diversi motivi di ricorso (in particolare sulla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e sulla prova dell'elemento soggettivo), ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La sentenza sottolinea che non si può condannare un imputato per un fatto diverso da quello contestato e che la sola omissione di controllo non basta a configurare il dolo di peculato capogruppo.
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