La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per truffa. L'uomo, titolare di carte prepagate su cui confluivano i proventi del reato, contestava un difetto di correlazione accusa sentenza, essendo stato imputato come esecutore materiale e condannato come concorrente. La Corte ha stabilito che tale modifica non altera il fatto storico e che l'eccezione, tardiva, non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, confermando che la messa a disposizione delle carte costituisce una forma di concorso nel reato.
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