La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33954/2024, ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata. Il caso, originato da una causa di scioglimento di comunione, evidenzia il rigore formale richiesto dall'art. 369 c.p.c., sottolineando che la mancanza di tale adempimento non è sanabile, salvo eccezioni qui non applicabili, portando alla condanna del ricorrente alle spese.
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