Il Contribuente ha impugnato le cartelle di pagamento emesse dall'Amministrazione Finanziaria, sostenendo che il diritto alla riscossione delle imposte fosse ormai estinto per il decorso del termine di cinque anni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. I giudici di legittimità hanno stabilito che la Prescrizione crediti IRPEF (così come per IRES, IRAP e IVA) è soggetta al termine ordinario di dieci anni e non a quello breve di cinque anni. Questo perché i tributi erariali non costituiscono prestazioni periodiche, ma derivano da un'autonoma valutazione dei presupposti per ciascun anno d'imposta. Di conseguenza, la scadenza del termine per opporsi alla cartella non trasforma una prescrizione breve in decennale, ma per l'IRPEF il termine di partenza è già di dieci anni.
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