Un imputato, condannato in primo grado per vari reati, ha presentato un ricorso per saltum direttamente alla Corte di Cassazione. Tuttavia, tra i motivi del ricorso erano inclusi anche vizi di motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione, in base all'art. 569 c.p.p., ha stabilito che tale tipo di censura non è ammessa nel ricorso per saltum e ha disposto la conversione dell'impugnazione in un appello ordinario, trasmettendo gli atti alla competente Corte d'Appello.
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