Il datore di lavoro tratteneva somme dallo stipendio di una dipendente per pagare i suoi creditori, ma ometteva i versamenti falsificando le buste paga per far apparire i pagamenti come eseguiti. Il Tribunale di Milano emetteva una sentenza di proscioglimento prima dell'apertura del dibattimento, ritenendo il fatto privo di rilevanza penale. La parte civile e il Procuratore Generale impugnavano la decisione. La Corte di Cassazione, applicando il principio sancito dalle Sezioni Unite, ha stabilito che la sentenza di proscioglimento pronunciata dopo la costituzione delle parti, ma prima dell'apertura del dibattimento, è pienamente appellabile e non riconducibile al proscioglimento predibattimentale inappellabile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha convertito i ricorsi in appelli, trasmettendo gli atti alla Corte di Appello di Milano per il giudizio di secondo grado.
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