La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di una associazione sportiva contro due suoi ex membri, i quali avevano contestato l'autenticità delle loro firme su delle lettere di dimissioni. Attraverso una querela di falso, i due ex soci hanno ottenuto il riconoscimento della falsità delle firme sia in primo che in secondo grado. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'associazione, cogliendo l'occasione per ribadire principi fondamentali: la querela di falso può essere presentata in qualsiasi momento del processo, anche da chi era assente nel primo giudizio. Inoltre, se si contesta la firma su una fotocopia, è onere di chi la produce esibire l'originale.
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