Un consorzio di pescatori applicava un'aliquota IRAP agevolata errata, indicando un debito d'imposta inferiore al dovuto. Successivamente, correggeva l'errore tramite ravvedimento operoso, pagando la sanzione per dichiarazione infedele. L'Agenzia delle Entrate richiedeva però un'ulteriore sanzione per il tardivo versamento dell'imposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che la sanzione per dichiarazione infedele assorbe quella per il mancato o tardivo pagamento. Infatti, il mancato versamento rappresenta solo una diretta conseguenza dell'errore commesso nella dichiarazione originaria. Di conseguenza, la doppia sanzione è illegittima e il contribuente non deve pagare l'ulteriore somma richiesta dall'ufficio tributario.
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