L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato la decisione che annullava un'iscrizione ipotecaria a carico di una Società, basata sul presupposto che i debiti per IRPEF, IRES, IRAP e IVA fossero prescritti in cinque anni. La Corte di Cassazione ha chiarito che per questi tributi si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella breve quinquennale, poiché non si tratta di prestazioni periodiche ma di obbligazioni annuali autonome. Inoltre, la Corte ha stabilito che se il contribuente eccepisce la mancata notifica delle cartelle, può contestare i dettagli della notifica anche successivamente, senza alterare l'oggetto del giudizio. La sentenza è stata cassata con rinvio per ricalcolare la prescrizione crediti erariali secondo il termine di dieci anni.
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