La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27233/2024, ha chiarito il regime contributivo delle prestazioni aggiuntive medici. La Corte ha stabilito che i compensi per tali attività, svolte per ridurre le liste d'attesa, non sono assimilabili a retribuzione da lavoro dipendente e, pertanto, non sono soggetti a contribuzione INPS a carico del datore di lavoro, bensì a quella del fondo di previdenza di categoria (ENPAM). La decisione si fonda sulla natura libero-professionale di tali prestazioni, sebbene svolte per l'ente datore di lavoro.
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