L'Agente della Riscossione impugnava diverse intimazioni di pagamento relative al mancato versamento delle spese di giustizia per giudizi tributari, chiedendo l'applicazione della prenotazione a debito contributo unificato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la prenotazione a debito spetta esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato ed alle Agenzie Fiscali, oppure all'Agente della Riscossione limitatamente alla fase di esecuzione forzata dinanzi al Giudice Ordinario. Quando l'Agente agisce nei giudizi tributari in veste di parte ricorrente, difendendo la legittimità della propria opera o del proprio bilancio, è del tutto equiparato a un normale contribuente. Pertanto, l'Agente della Riscossione ha l'obbligo tassativo di pagare preventivamente il contributo unificato per avviare il processo.
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